Regolamento prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

Disposizioni a tutela degli alunni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Descrizione

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati. La scuola deve creare e mantenere un ambiente sano e propositivo, per facilitare la crescita e lo studio personale di ciascuno studente. Inoltre ha l’obbligo, insieme ai genitori, di responsabilizzare i ragazzi alle relazioni tra pari, di promuovere il benessere di ciascuno e della collettività nell’ottica di una cittadinanza attiva. La tutela del pieno sviluppo della persona in ambiente sociale e formativo è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione. Di particolare importanza risulta quindi, per le varie componenti della scuola interessate alla relazione educativa, comprendere la responsabilità personale. Nello specifico:

  • gli insegnanti che hanno il dovere di vigilare sugli allievi;
  • il dirigente scolastico che ha il dovere di organizzare e di controllare le attività di vigilanza;
  • i genitori che hanno il dovere di educare il figlio.

Si parla tecnicamente, dal punto di vista giuridico, di:

  • culpa in educando relativamente alla colpa dei genitori (l’affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli);
  • culpa in vigilando ed anche in educando degli insegnanti (lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere un’adeguata e serena formazione e la scuola ha il dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti impediscano il corretto esercizio di tale diritto);
  • culpa in organizzando nella misura in cui l’organizzazione scuola non controlli adeguatamente i comportamenti degli alunni. Spetta al Dirigente Scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all’interno dell’istituto stesso.

Sotto il profilo normativo, la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, e prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, risponde:

  • il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co, c.c.);
  • la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non da quella di culpa in educando.
I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

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